È recentemente entrato in vigore il 28.08.2014 il DM 16.07.2014, inerente la “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”, laddove per asilo nido si intende una struttura destinata ad ospitare bambini di età compresa fra i tre ed i sei anni.

La norma prevede specifiche disposizioni per gli asili di nuova realizzazione ed esistenti, con più di 30 persone presenti, nonché l’applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, esemplificati dal DM 10.03.1998, per gli asili nido con meno di 30 persone presenti.

Mentre gli asili di nuova realizzazione, con più di 30 persone, dovranno conformarsi alle disposizioni del Titolo II del Decreto, gli asili esistenti dovranno adeguarsi entro il 07.10.2014 alle disposizioni antincendio previste con riferimento alle separazioni dagli edifici adiacenti, alla resistenza al fuoco delle strutture, al numero delle scale e delle vie di esodo, agli impianti di sollevamento e impianti elettrici, agli estintori, ai sistemi di allarme, alla segnaletica, all’organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, all’informazione e formazione antincendio.
Entro la data del 07.10.2016 gli asili esistenti dovranno completare l’adeguamento dei materiali caratterizzati da reazione al fuoco, degli impianti idrici antincendio se presenti, degli impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme incendio; infine entro la data del 07.10.2019 dovranno essere completati i rimanenti adeguamenti antincendio previsti dal decreto; ovviamente fatte salve eventuali proroghe.
Per ogni scadenza degli adeguamenti il titolare dell’attività dovrà produrre SCIA antincendio, con le procedure di cui all’art. 4 del DPR 151/2011.

Una particolarità degna di nota è che il DM 16.07.2014 prevede l’effettuazione di almeno tre simulazioni annue della procedura di emergenza ed evacuazione, e la formazione antincendio, con un corso per rischio medio ai sensi del DM 10.03.1998, per tutto il personale che opera nell’asilo, sia esistente che di nuova realizzazione; inoltre, per ogni cinquanta bambini presenti, quattro addetti devono ottenere l’attestato di idoneità tecnica antincendio previa esame da sostenersi presso Comando VVF.