La direttiva europea 97/23/CE (PED) per il “riavvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione” è una direttiva di prodotto finalizzata alla libera circolazione di tali attrezzature nella comunità Europea.
La PED è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 ed è entrata in vigore definitivamente il 30 maggio 2002.
Il campo di applicazione della direttiva comprende in generale le attrezzature e gli insiemi destinati ad essere eserciti con pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar. Per attrezzature a pressione si intendono i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione. Per insiemi si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.
La direttiva PED ha sostituito il precedente regime di omologazione nazionale da parte dell’ISPESL, modificando significativamente sia il modo di certificare che i soggetti preposti a tali certificazioni (Organismi Notificati).
Prodotti che precedentemente non erano soggetti alla omologazione nazionale ora rientrano nel campo di applicazione della PED e vanno marcati CE. Tra questi le tubazioni, i recipienti per liquidi, gli accessori a pressione, gli accessori di sicurezza e gli insiemi.
La direttiva si applica alla costruzione e montaggio di attrezzature ed insiemi a pressione che vengono commercializzati o messi in servizio per la prima volta nella comunità Europea; non si applica invece all’esercizio delle attrezzature stesse, che rimane materia di competenza di ogni singolo Stato membro.
In Italia l’esercizio delle attrezzature a pressione doveva essere regolamentato da un decreto emanato entro l’aprile del 2001 (in base all’art. 19 del Dlgs n. 93/2000); in realtà abbiamo dovuto aspettare sino a dicembre del 2004 perché vedesse la luce il D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante le norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e insiemi a pressione”.
Il D.M. 329/2004, se da un lato ha dato un quadro di certezze circa le disposizioni a cui attenersi per installare ed esercire una attrezzatura a pressione, dall’altro ha creato non poca confusione sia per vari refusi tipografici ed imprecisioni, sia perché non ha volutamente definito i soggetti incaricati ad eseguire le verifiche imposte identificandoli con generiche espressioni quali i “soggetti verificatori” oppure i “soggetti preposti”.
Abbiamo dovuto aspettare più di tre anni prima che fossero identificati i soggetti preposti alle verifiche di installazione ed esercizio: il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) individua l’ISPESL come soggetto preposto ad effettuare la prima verifica periodica e le ASL come soggetti preposti ad effettuare le verifiche successive, anche se le ASL potranno avvalersi di soggetti pubblici o privati le cui caratteristiche sono rimandate in vista dell’emanazione del decreto ministeriale.
Infine il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 81/2008) aggiunge che, se le verifiche di legge non sono eseguite da ISPESL ed ASL entro tempi stabiliti, il datore di lavoro può rivolgersi ai soggetti pubblici o privati, secondo modalità e caratteristiche dell’emanando decreto ministeriale.