E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04-01-13 il decreto 20 dicembre 2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Il decreto disciplina la progettazione , la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l’incendio. La sua importanza non riguarda solo l’aspetto tecnico della realizzazione degli impianti antincendio, ma anche la documentazione da predisporre e presentare (o tenere a disposizione) per i controlli. Sotto questo aspetto è essenziale per il rispetto del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.
Gli impianti di protezione attiva contro l’incendio o sistemi di protezione attiva contro l’incendio sono l’oggetto del decreto. Si intendono per tale tipo di impianto:
- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
- gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale;
- gli impianti dl controllo del fumo e del calore.
Il decreto si applica anche agli impianti esistenti, quando sono oggetto di modifiche sostanziali. Per modifiche sostanziali nel decreto si intendono le trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.
Nelle definizioni introdotte dal decreto si trova anche quella di tipologia dell’impianto, intesa comenatura dell’impianto o dell’agente estinguente utilizzato. Per dimensione tipica dell’impianto, invece, si intende:
- i. per la rete idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779;
- ii. per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s’intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;
- iii. per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;
- iv. per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio eslinguenti gassosi, schiuma.polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente;
- v. per gli impianti di controllo dei fumo e dei calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata.
Altra parte importante del decreto è quella dedicata alla documentazione che il professionista o il titolare devono conservare o presentare ai VVF.
Il provvedimento, infine, abroga anche le eventuali norme in contrasto con il decreto stesso. Forse sarebbe stato più utile indicare esplicitamente quali norme o parti di norme devono essere considerate abrogate.
Ecco il pdf con il testo firmato dal Ministro: DM 20-12-2012
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
fonte: www.antincendio.it